Nuove regole per la profilazione degli utenti attraverso cookie. Metti al sicuro il tuo sito dalle possibili sanzioni.

14 Maggio 2015

Dal 3 giugno 2015 entra in vigore in Italia il nuovo regolamento emanato dal Garante per la Privacy che impedisce l’uso di cookie di profilazione senza il consenso degli utenti.

A partire da quella data, chiunque visita un sito web deve visualizzare un messaggio che indichi in modo chiaro:

  • se il sito utilizza cookie di profilazione per l’invio di messaggi pubblicitari mirati
  • se il sito utilizza cookie di terze parti diversi da quelli generati dal sito
  • che continuando la navigazione si accettano implicitamente i cookie

Nel messaggio deve essere inoltre presente il link alla pagina di informativa estesa con:

  • l’elenco dei cookie utilizzati e l’indicazione della loro finalità
  • la possibilità di deselezionare i cookie di profilazione
  • nel caso di cookie di terze parti, un link alle pagine di informativa estesa di questi soggetti
  • le istruzioni su come configurare il proprio browser per gestire (non accettare) i cookie del sito


Ricorda: se il tuo sito non
è aggiornato puoi incorrere in una serie di sanzioni che sommate possono raggiungere importi molto elevati.

Nello specifico:

  • per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all’art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.0000 euro (art. 161 del Codice)
  • l’installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice)
  • l’omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro (art. 163 del Codice)

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